Categoria: Titolo IX – Testo unico dell’imposta di registro (TUR)
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Art. 79 — Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative
1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonché alle scritture private non autenticate…
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Art. 80 — Altre disposizioni
1. La disposizione del comma 3 dell’art. 21, relativa agli accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico,…
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Art. 81 — Entrata in vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1986.