Categoria: Titolo II – Testo unico dell’imposta di registro (TUR)
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Art. 19 — Denuncia di eventi successivi alla registrazione
1. L’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro…
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Art. 9 — Ufficio competente
1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l’ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c), dell’art. 10.2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da…
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Art. 10 — Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione: a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui…
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Art. 11 — Richiesta di registrazione degli atti scritti
1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall’ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 10 devono presentare,…
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Art. 12 — Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri
1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all’art. 17, presentando all’ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall’ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti…
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Art. 13 — Termini per la richiesta di registrazione
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero.1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione…
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Art. 14 — Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione
1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all’art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la…
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Art. 15 — Registrazione d’ufficio
1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 10 la registrazione è eseguita d’ufficio, previa riscossione dell’imposta dovuta: a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per gli atti degli…
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Art. 16 — Esecuzione della registrazione
1. Salvo quanto disposto nell’art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta.2. L’ufficio può differire la liquidazione dell’imposta per non più di tre giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l’adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell’atto entro…
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Art. 17 — Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili
1. L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi…
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Art. 18 — Effetti della registrazione
1. La registrazione, eseguita ai sensi dell’art. 16, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell’art. 2704 del codice civile.2. L’ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell’art. 16 ed i modelli di cui all’art. 17 e, trascorsi dieci anni, li…