Categoria: Titolo VIII – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
-
Art. 212 [ABROGATO]
[Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all’art. 209, i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle province e dei comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle province e dei comuni, che appartengano anche in qualità di…
-
Art. 213 [ABROGATO]
[Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato, è punito con l’ammenda da lire 20.000 a 200.000.Se il fatto è determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena è della reclusione da…
-
Art. 209 [ABROGATO]
[Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e nelle colonie sono obbligati a comunicare all’autorità di pubblica sicurezza l’atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l’elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono…
-
Art. 210
Salvo quanto è disposto nell’articolo precedente, il prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel regno che svolgono una attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al Ministro dell’interno.Contro il…
-
Art. 211
E’ vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l’autorizzazione del Ministro dell’interno.E’ altresì vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza la autorizzazione del Ministro dell’interno.