Categoria: Capo V – Del confino di polizia
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Art. 180
Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l’obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del regno diverso dalla residenza del confinato.
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Art. 181
Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:1° gli ammoniti;2° le persone diffamate ai termini dell’articolo 165;3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un’attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l’azione dei poteri…
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Art. 182
L’assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione provinciale di cui all’articolo 166, su rapporto motivato del questore.Nell’ordinanza è determinata la durata.La commissione può ordinare l’immediato arresto delle persone proposte per l’assegnazione al confino.Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l’interrogatorio,…
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Art. 183
Le ordinanze della commissione sono trasmesse al ministero dell’interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.
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Art. 184
Contro l’ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell’interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.La Commissione di appello è composta del…
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Art. 185
Tanto nel caso di confino in un comune del regno, quanto nel caso di confino di una colonia, il confinato ha l’obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.L’autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali e della…
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Art. 186
All’assegnato al confino può essere, fra l’altro, prescritto:1° di non allontanarsi dall’abitazione scelta, senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza;2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora;3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;4° di non frequentare…
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Art. 187
Qualora il confinato tenga buona condotta, il ministro dell’interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell’ordinanza di assegnazione.
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Art. 188
Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il ministro dell’interno può rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in libertà condizionale o in espiazione di pena.
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Art. 189
Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato…