Categoria: Capo IV – Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto

  • Art. 177

    Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal questore al presidente del tribunale.Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all’ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua…

  • Art. 178

    Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.I genitori o…

  • Art. 179

    Contro il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della corte di appello.Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.Il primo presidente della corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.