Categoria: Capo II – Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi
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Art. 158
Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a euro 82 (lire…
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Art. 159
Il Ministro dell’interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.
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Art. 160
Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l’esercizio del potere di proposta di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l’obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne…
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Art. 161
I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno I’obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberando è diretto.
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Art. 162
I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all’ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l’obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell’articolo precedente, di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato…
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Art. 163
Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall’itinerario ad esse tracciato.Nel caso di trasgressione esse sono punite con l’arresto da uno a sei mesi.Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all’autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio…
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Art. 157
Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta, e alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l’esibizione della carta d’identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l’autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i…