Categoria: Capo I – Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti
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Art. 153
Agli effetti della vigilanza dell’autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé…
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Art. 154
E’ vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.Le persone riconosciute dall’autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza nè parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza,…
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Art. 155
I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall’autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.Decorso il termine all’uopo stabilito nella diffida, l’inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio…
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Art. 156 [ABROGATO]
[Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo…