Categoria: Titolo IV – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
-
Art. 134
Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero…
-
Art. 134 bis — Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell’Unione europea
1. Le imprese di vigilanza privata o di investigazione privata stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli…
-
Art. 135
I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all’articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o…
-
Art. 136
La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.[Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti].La revoca della licenza importa l’immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall’ufficio.L’autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o…
-
Art. 137
Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o…
-
Art. 138
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;3° sapere leggere e scrivere;4° non avere riportato condanna per delitto;5° essere persona di ottima condotta politica e morale;6° essere munito della carta di identità;7° essere…
-
Art. 139
Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
-
Art. 140
I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 206 (lire 400.000) a euro 619 (1.200.000).
-
Art. 141
I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.
-
Art. 133
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.Possono anche, con l’autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.