Categoria: Capo V – Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori
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Art. 122 [ABROGATO]
[L’iscrizione deve essere ricusata alle persone sfornite di carta di identità e può essere ricusata ai minori degli anni diciotto, idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.]
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Art. 123 [ABROGATO]
[Per l’esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l’abilitazione all’insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del Questore.Oltre quanto è disposto dall’art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.La concessione della licenza è subordinata…
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Art. 124 [ABROGATO]
[Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell’art. 121 senza licenza del questore.In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri può essere conceduta dall’autorità locale di pubblica sicurezza.]
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Art. 125 [ABROGATO]
[Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.]
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Art. 126 [ABROGATO]
[Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza.]
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Art. 127
I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l’obbligo di munirsi di licenza del questore.Chi domanda la licenza deve provare l’essere iscritto, per l’industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata…
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Art. 128
I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d’identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo…
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Art. 121
[Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di…