Categoria: Capo IV – Delle agenzie pubbliche
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Art. 115
Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al questore.La comunicazione è necessaria anche per l’esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.[Tra…
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Art. 116
Il questore, sentito il consiglio provinciale dell’economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all’articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio e dell’osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel…
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Art. 117
Nei comuni in cui esistono monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal questore licenze per l’esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell’Amministrazione del Monte di pietà.Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di pietà.Il parere dell’Amministrazione predetta non vincola l’autorità…
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Art. 118
L’osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento.
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Art. 119
Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta d’identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.
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Art. 120
Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.Tali esercenti non possono fare operazioni diverse…