Categoria: Capo III – Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico
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Art. 113
Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni.E’ altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o…
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Art. 114
E’ vietata l’inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto teraupetico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l’aborto.E’ altresì vietata l’inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi.E’, inoltre, vietato…
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Art. 111 [ABROGATO]
[Non si può esercitare senza licenza del questore l’arte tipografica, litografica, fotografica, o un’altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.E’ ammessa la rappresentanza.]
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Art. 112
E’ vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali o economici costituiti nello Stato o Iesivi del prestigio dello Stato o dell’autorità o offensivi del sentimento nazionale, del…