Categoria: Capo I – Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

  • Art. 73 [ABROGATO]

    [Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per l’approvazione, ritenuti contrari all’ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.Il sottosegretariato può sentire il parere di una commissione presieduta dal sottosegretario di…

  • Art. 74 [ABROGATO]

    [La concessione della licenza prevista dalI’art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il Questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione.[Il prefetto può, per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuta l’approvazione del ministero dell’interno.]L’autorità…

  • Art. 75 [ABROGATO]

    [Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o…

  • Art. 75 bis

    Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello…

  • Art. 76 [ABROGATO]

    [Chi intende fare seguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all’autorità locale di pubblica sicurezza.E’ vietato l’impiego dei fanciulli minori di quindici anni, come attori o comparse, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi…

  • Art. 77

    Le pellicole cinematogratiche, prodotte all’interno oppure importate dall’estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all’interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.

  • Art. 78

    L’autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l’avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i…

  • Art. 79 [ABROGATO]

    [È vietato l’impiego di fanciulli minori di anni quindici in spettacoli di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, tranne che in rappresentazioni di opere liriche o drammatiche.Il divieto è esteso ai minori di anni sedici per gli esercizi di acrobatismo, per i giuochi di forza e per ogni altro esercizio pericoloso.]

  • Art. 80

    L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.Le spese dell’ispezione e quelle per i…

  • Art. 81 [ABROGATO]

    [L’autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell’interesse dell’ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa…

  • Art. 82

    Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o…

  • Art. 68

    Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti…

  • Art. 83 [ABROGATO]

    [Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso dell’ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste.]

  • Art. 69

    Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di…

  • Art. 84 [ABROGATO]

    [I prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d’ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo.]

  • Art. 70 [ABROGATO]

    [Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l’ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.]

  • Art. 85

    È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.Il contravventore è punito con Ia sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000).È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito…

  • Art. 71

    Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

  • Art. 85 bis

    1. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell’ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.2. Il concessionario od il direttore del…

  • Art. 72 [ABROGATO]

    [Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali.]