Categoria: Capo VI – Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi
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Art. 63
Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa I’impianto e l’esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del ministro dell’interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l’impianto e l’esercizio…
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Art. 64
Salvo quanto è stabilito dall’articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.In mancanza di regolamenti il Podestà provvede sulla domanda degli interessati.Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale…
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Art. 65
Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell’ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del Podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.
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Art. 66 [ABROGATO]
[L’esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili.]
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Art. 67
I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli art. 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.