Categoria: Capo V – Della prevenzione di infortuni e disastri

  • Art. 48

    Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

  • Art. 49

    Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

  • Art. 50

    Nel regolamento per l’esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell’art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono…

  • Art. 51

    Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di tre anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.È consentita…

  • Art. 52

    Le licenze per l’impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione e per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate…

  • Art. 53

    È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell’interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno…

  • Art. 54

    Salvo il disposto dell’art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del ministro dell’interno, da rilasciarsi volta per volta.La licenza non può essere conceduta se l’esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i…

  • Art. 55

    Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono…

  • Art. 56

    L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l’incolumità pubblica o per l’ordine pubblico.

  • Art. 57

    Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.È vietato sparare mortaletti e…

  • Art. 58

    È vietato l’impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.Il contravventore è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a euro 206 (lire 400.000) se il fatto non costituisce un più grave reato.Le prescrizioni da osservarsi nell’impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

  • Art. 59

    È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una…

  • Art. 60 [ABROGATO]

    [Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto.]

  • Art. 61

    L’autorità locale di pubblica sicurezza, d’accordo con l’autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa…

  • Art. 46

    Senza licenza del ministro dell’interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell’impiego. È vietato altresì, senza licenza del ministro dell’interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

  • Art. 62

    I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l’iscrizione in apposito registro presso l’autorità locale di pubblica sicurezza.L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di…

  • Art. 47

    Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell’articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere…