Categoria: Capo III – Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare
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Art. 28
Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l’assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l’interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’armamento e…
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Art. 29
Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.Il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi.I capi o i promotori sono puniti con l’arresto fino ad un anno.