Categoria: Capo I – Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici
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Art. 18
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto…
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Art. 19 [ABROGATO]
[È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.Salva l’applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di arme, i trasgressori sono puniti con l’arresto da dieci giorni a tre mesi e con l’ammenda da lire 20.000 a 200.000.Le armi sono confiscate.]
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Art. 20
Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell’autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti…
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Art. 21
È sempre considerata manifestazione sediziosa l’esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.
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Art. 22
Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.
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Art. 23
Qualora l’invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.
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Art. 24
Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l’assembramento siano disciolti con la forza.All’esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la…