Categoria: Titolo II – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
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Art. 20
Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell’autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti…
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Art. 35
L’armaiolo di cui all’articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite…
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Art. 51
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di tre anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.È consentita…
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Art. 67
I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli art. 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.
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Art. 21
È sempre considerata manifestazione sediziosa l’esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.
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Art. 36
Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.La licenza deve essere vidimata dai questori delle province che si intende percorrere.La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.
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Art. 52
Le licenze per l’impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione e per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate…
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Art. 22
Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.
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Art. 37
È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.
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Art. 53
È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell’interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno…
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Art. 23
Qualora l’invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.
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Art. 38
Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al…
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Art. 54
Salvo il disposto dell’art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del ministro dell’interno, da rilasciarsi volta per volta.La licenza non può essere conceduta se l’esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i…
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Art. 24
Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l’assembramento siano disciolti con la forza.All’esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la…
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Art. 39
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.Nei casi d’urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni…
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Art. 55
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono…
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Art. 25
Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.Il contravventore è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a euro 51 (lire 100.000).
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Art. 40
Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell’autorità di pubblica sicurezza o dell’autorità militare.
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Art. 56
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l’incolumità pubblica o per l’ordine pubblico.
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Art. 26
Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell’articolo precedente, o può prescrivere l’osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.
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Art. 41
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.
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Art. 57
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.È vietato sparare mortaletti e…
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Art. 27
Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei…
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Art. 42
[Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.][Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere.]Il questore ha facoltà di dare licenza…
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Art. 58
È vietato l’impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.Il contravventore è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a euro 206 (lire 400.000) se il fatto non costituisce un più grave reato.Le prescrizioni da osservarsi nell’impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.
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Art. 28
Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l’assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l’interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’armamento e…
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Art. 43
Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna…
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Art. 59
È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una…
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Art. 29
Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.Il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi.I capi o i promotori sono puniti con l’arresto fino ad un anno.
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Art. 44
Non può essere conceduta la licenza di porto d’armi al minore non emancipato.È però in facoltà del prefetto di concedere la licenza per l’arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o…
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Art. 60 [ABROGATO]
[Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto.]
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Art. 30
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono: 1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
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Art. 45
Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.
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Art. 61
L’autorità locale di pubblica sicurezza, d’accordo con l’autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa…
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Art. 31
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall’art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell’ambito delle attività autorizzate con…
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Art. 46
Senza licenza del ministro dell’interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell’impiego. È vietato altresì, senza licenza del ministro dell’interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.
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Art. 62
I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l’iscrizione in apposito registro presso l’autorità locale di pubblica sicurezza.L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di…
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Art. 31 bis
1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l’attività di intermediario di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,…
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Art. 47
Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell’articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere…
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Art. 63
Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa I’impianto e l’esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del ministro dell’interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l’impianto e l’esercizio…
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Art. 32
Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.La licenza per le collezioni di armi artistiche,…
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Art. 48
Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.
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Art. 64
Salvo quanto è stabilito dall’articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.In mancanza di regolamenti il Podestà provvede sulla domanda degli interessati.Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale…
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Art. 18
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto…
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Art. 33 [ABROGATO]
[Chi esercita l’industria della riparazione delle armi deve darne avviso al questore e notificargli ogni trasferimento della propria officina.]
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Art. 49
Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.
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Art. 65
Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell’ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del Podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.
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Art. 19 [ABROGATO]
[È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.Salva l’applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di arme, i trasgressori sono puniti con l’arresto da dieci giorni a tre mesi e con l’ammenda da lire 20.000 a 200.000.Le armi sono confiscate.]
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Art. 34
Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza.L’obbligo dell’avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell’interno dello Stato.Per il trasporto di armi e parti d’arma tra soggetti muniti…
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Art. 50
Nel regolamento per l’esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell’art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono…
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Art. 66 [ABROGATO]
[L’esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili.]