Categoria: Capo II – Della esecuzione dei provvedimenti di polizia
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Art. 6
Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.Il ricorso non ha effetto sospensivo.La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo.Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio…
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Art. 7
Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza nell’esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.
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Art. 5
I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio.E’ autorizzato l’impiego della forza pubblica.La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è…