Categoria: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

  • Art. 85 bis

    1. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell’ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.2. Il concessionario od il direttore del…

  • Art. 101

    E’ vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.[Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell’esercente.][I prefetti possono vietare, per ragioni di moralità o di ordine…

  • Art. 117

    Nei comuni in cui esistono monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal questore licenze per l’esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell’Amministrazione del Monte di pietà.Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di pietà.Il parere dell’Amministrazione predetta non vincola l’autorità…

  • Art. 133

    Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.Possono anche, con l’autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.