Categoria: PARTE VI – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)
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Art. 212 — Disposizioni in materia di privatizzazioni
1. Il secondo periodo dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è sostituito dal seguente: “La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un’offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli…
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Art. 197 — Personale della CONSOB
1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall’articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la CONSOB provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l’immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri…
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Art. 213 — Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall’articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l’esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.2. Fermo restando l’accertamento…
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Art. 198 — Girata di titoli azionari
1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall’articolo 12 del regio decreto – legge 29 marzo 1942, n. 239, può essere esercitato anche da SIM.
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Art. 214 — Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3: a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni; b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma…
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Art. 199 — Società fiduciarie
1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia…
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Art. 215 — Disposizioni di attuazione
1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.
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Art. 200 — Intermediari già autorizzati
1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo 20.2. Le società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto…
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Art. 216 — Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Art. 201 — Agenti di cambio
1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall’articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.2. Gli agenti di cambio sono iscritti all’Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al…
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Art. 202 — Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa [ABROGATO]
[1. Salvo quanto previsto dall’articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all’esercizio delle attività previste dall’articolo 1, comma 5, lettere a) e b).2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla…
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Art. 203 — Contratti a termine
1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall’articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l’articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a…
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Art. 204 — Gestione accentrata
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d’Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della “Monte Titoli S.p.A. Istituto per la custodia e l’amministrazione accentrata di valori mobiliari” dalla stessa detenuta.2. Fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso…
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Art. 205 — Quotazioni di prezzi
1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo…
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Art. 206 — Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa
1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea.
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Art. 207 — Patti parasociali
1. I patti parasociali previsti dall’articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma…
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Art. 208 — Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile
1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 144.2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.3. Le società con…
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Art. 209 — Società di revisione
1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo 161.2. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e…
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Art. 210 — Modifiche al codice civile
1. Nell’articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: “né ad aziende ed istituti di credito”.2. L’articolo 2441, settimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente: “Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano…
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Art. 211 — Modifiche al T.U. bancario
1. L’articolo 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente: “Articolo 52 – Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire…