Categoria: Titolo II – Sanzioni amministrative (artt. 187 quindecies-196 bis)
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Art. 190.1 — Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari
1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d’intesa o sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro dieci milioni.2. La…
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Art. 192 ter — Ammissione alle negoziazioni [ABROGATO]
[1. Nei confronti dell’emittente o della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) f), e 4, e 113 bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli,…
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Art. 194 sexies — Condotte inoffensive
1. Nei casi previsti dall’articolo 194 quinquies, la Consob non procede alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
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Art. 190.1 bis — Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. Agli intermediari indicati nell’articolo 79 decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 83 novies, comma 1, lettere g) e g-bis), 83 novies 1, e di quelle emanate in base ad esse, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila a euro centocinquantamila.]
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Art. 192 quater — Obbligo di astensione
1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 6, comma 2-novies, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila.
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Art. 194 septies — Dichiarazione pubblica
1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza: a) delle norme previste dagli articoli 4 undecies; 6; 12;…
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Art. 190.2 — Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 909/2014
1. Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall’articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato,…
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Art. 192 quinquies — Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate
1. Nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l’articolo 2391 bis del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni.2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate nel…
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Art. 195 — Procedura sanzionatoria
1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d’Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla…
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Art. 190.3 — Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati
1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis: a) ai…
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Art. 193 — Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114 bis, 115, 154 bis, 154 ter e 154 quater, per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti…
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Art. 195 bis — Pubblicazione delle sanzioni
1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d’Italia o della Consob, in conformità alla normativa europea di riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l’autorità giudiziaria, la Banca d’Italia o la Consob…
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Art. 190.4 — Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento UE n. 600/2014
1. La violazione delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall’articolo 70, paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e dell’articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonché delle relative disposizioni attuative, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014, è punita…
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Art. 193 bis — Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria
1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all’articolo 165 quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165 quater, commi 2 e 3, 165 quinquies, comma 1, e 165 sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell’articolo 165 quater, comma 4, sono soggetti…
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Art. 195 ter — Comunicazione all’ABE e all’AESFEM sulle sanzioni applicate
1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli articoli 189, 190, 190.3, 190 bis, 194 ter, 194 ter 1, 194 quater e 194 septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché…
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Art. 190.5 — Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento CE n. 1060/2009
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila: a) nei confronti di Sim, imprese di investimento UE con succursale in Italia, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, banche italiane e banche UE con succursale in Italia autorizzate alla prestazione…
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Art. 193 bis 1 — Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto
1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli articoli 124 quinquies, 124 sexies e 124 septies, nonché nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione dell’articolo 124 octies ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione…
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Art. 195 quater — Sanzioni in caso di risoluzione
1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate all’articolo 55 bis la Banca d’Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 190, comma 1, per l’inosservanza degli articoli 9, 15,…
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Art. 190 bis — Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di APA e di ARM
1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti…
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Art. 193 ter — Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento UE n. 236/2012
1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi: a)…
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Art. 195 quinquies — Inapplicabilità di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689
1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 196 si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo…
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Art. 190 bis 1 — Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011
1. Per le violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34 del regolamento (UE) 2016/1011 e delle norme tecniche di…
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Art. 193 quater — Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020
1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall’articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o…
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Art. 196 — Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari
1. I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria da…
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Art. 190 bis 2 — Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402
1. Per le violazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 26- quater, 26-quinquies, 26-sexies, 27 paragrafi 1 e 4 e 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica: a) nei…
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Art. 193 quinquies — Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 1286/2014
1. La violazione delle disposizioni richiamate dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell’articolo 4 sexies, comma 5, nonché delle misure adottate ai sensi dell’articolo 4 septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con…
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Art. 196 bis — Disposizioni di attuazione
1. La Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo.
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Art. 190 ter — Altre violazioni in tema di attività riservate [ABROGATO]
[1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro: a) in caso di esercizio dell’attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell’iscrizione negli albi prevista, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31; b) (lettera abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dall’art. 1, comma 43, lett.…
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Art. 193 sexies — Sistemi interni di segnalazione
1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 4 undecies e dalle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo…
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Art. 190 quater — Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding
1. Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonché nei…
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Art. 194 — Deleghe di voto
1. [Chiunque effettua o dà incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi dell’articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e 141 è punito con…
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Art. 191 — Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli
1. Nei confronti degli enti e delle società che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo…
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Art. 194 bis — Criteri per la determinazione delle sanzioni
1. Nella determinazione del tipo e dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e…
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Art. 187 quinquiesdecies — Tutela dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, è punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d’Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorità al fine dell’espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l’esercizio delle stesse.1-bis. Se la violazione è commessa…
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Art. 191 bis — Sanzioni accessorie
1. La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 191 nei confronti delle persone fisiche nei casi ivi previsti, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194 bis, può disporre: a) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso…
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Art. 194 ter — Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 189, 190, 190.3 e 190 bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalità ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, nonché degli atti delegati e delle norme tecniche…
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Art. 188 — Abuso di denominazione
1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: “Sim” o “società di intermediazione mobiliare” o “impresa di investimento”; “Sgr” o “società di gestione del risparmio”; “Sicav” o “società di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “società di investimento a capitale fisso”; “Eu-VECA” o “fondo europeo per il…
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Art. 191 ter — Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 193 quinquies, chiunque effettua un’offerta al pubblico in violazione degli articoli 98 ter, comma 1, e 98 ter 1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell’articolo 98, limitatamente…
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Art. 194 ter 1 — Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/2033, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033
1. Nelle materie e per le violazioni a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 190, 190.3 e 190 bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalità ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2019/2033, nonché degli atti delegati e delle…
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Art. 189 — Partecipazioni al capitale
1. La violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64 bis, comma 2, e delle relative disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi dell’articolo 17, nonché di quelli previsti dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall’articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE)…
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Art. 192 — Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
1. Chiunque viola l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un’offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell’articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall’offerente…
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Art. 194 quater — Ordine di porre termine alle violazioni
1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, nei confronti delle società o degli enti interessati, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento, nel caso di inosservanza: a) delle norme…
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Art. 190 — Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari
1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle società di partecipazione finanziaria mista come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai…
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Art. 192 bis — Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti
1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 123 bis, comma 2, lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa , quando questa sia connotata…
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Art. 194 quinquies — Pagamento in misura ridotta
1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste: a) dall’articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65,…