Categoria: Capo I – Intermediari e mercati
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Art. 167 — Gestione infedele
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto…
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Art. 168 — Confusione di patrimoni
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell’esercizio di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale…
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Art. 169 — Partecipazioni al capitale
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64 bis, comma 2, o in quelle richieste ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall’articolo 27, paragrafo…
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Art. 170 — Gestione accentrata di strumenti finanziari
1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell’ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è…
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Art. 170 bis — Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d’Italia e alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.
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Art. 171 — Tutela dell’attività di vigilanza [ABROGATO]
[1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 134, comma 1, del T.U. bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espone, nelle comunicazioni alla Banca d’Italia o alla CONSOB, fatti…
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Art. 166 — Abusivismo
1. È punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) offre in Italia quote o azioni di OICR; c) offre fuori…