Categoria: Capo I – Disposizioni generali

  • Art. 180 — Definizioni

    1. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) “strumenti finanziari”: 1) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) gli strumenti finanziari di cui…

  • Art. 181 — Informazione privilegiata [ABROGATO]

    [1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un’informazione din carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.2. In relazione ai…

  • Art. 182 — Ambito di applicazione

    1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187 bis e 187 ter si applicano ai fatti concernenti: a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per…

  • Art. 183 — Esenzioni

    1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall’articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell’ambito delle attività della politica climatica dell’Unione o nell’ambito…