Categoria: Sezione IV – Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni
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Art. 145 — Emissioni delle azioni
1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.2. L’atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì…
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Art. 146 — Assemblea speciale
1. L’assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera: a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull’azione di responsabilità nei suoi confronti; b) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni…
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Art. 147 — Rappresentante comune
1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l’articolo 2417 del codice civile, intendendosi l’espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.2. [Possono essere nominate rappresentante comune anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi d’investimento nonché le società fiduciarie.]3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall’articolo 2418…
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Art. 147 bis — Assemblee di categoria
1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall’articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea.