Categoria: Sezione II – Diritti dei soci
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Art. 131 — Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni [ABROGATO]
[1. Gli azionisti dissenzienti dalle deliberazioni di fusione o di scissione che comportino l’assegnazione di azioni non quotate hanno diritto di recedere ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile.]
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Art. 125 — Convocazione dell’assemblea su richiesta della minoranza [ABROGATO]
[1. Gli amministratori convocano l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita nell’atto costitutivo e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.2. Entro il termine indicato nel comma 1, gli amministratori, in considerazione degli argomenti…
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Art. 132 — Acquisto di azioni proprie e della società controllante
1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357 bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.2. Il comma 1 si applica anche…
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Art. 125 bis — Avviso di convocazione dell’assemblea
1. L’assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell’assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 113 ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.2. Nel caso di assemblea…
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Art. 133 — Esclusione su richiesta dalle negoziazioni
1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell’assemblea straordinaria, possono richiedere l’esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l’ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondi i…
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Art. 125 ter — Relazioni sulle materie all’ordine del giorno
1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con…
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Art. 134 — Aumenti di capitale
1. [Per le società con azioni quotate, il termine previsto dall’articolo 2441, secondo comma, del codice civile è ridotto alla metà.]2. [Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall’articolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a condizione che l’aumento non ecceda la misura dell’uno…
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Art. 125 quater — Sito internet
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125 bis e 125 ter, sono messi a disposizione sul sito internet della società: a) entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all’ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti…
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Art. 126 — Convocazioni successive alla prima
1. [L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentano la parte di capitale indicata rispettivamente negli articoli 2368, ultimo comma, e 2369, terzo comma, del codice civile.]2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda…
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Art. 126 bis — Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera
1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell’articolo 125 bis, comma 3, o dell’articolo 104, comma 2, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori…
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Art. 127 — Voto per corrispondenza o in via elettronica
1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell’assemblea nei casi previsti dall’articolo 2370, comma quarto, del codice civile.
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Art. 127 bis — Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso
1. Ai fini dell’articolo 2377 del codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell’articolo 83 sexies, comma 2 e prima dell’apertura dei lavori dell’assemblea, è considerato assente all’assemblea.2. Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia…
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Art. 127 ter — Diritto di porre domande prima dell’assemblea
1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea. Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.1-bis. L’avviso di convocazione indica il termine entro il…
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Art. 127 quater — Maggiorazione del dividendo
1. In deroga all’articolo 2350, comma 1, del codice civile, gli statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nella statuto, comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale, attribuisca il diritto ad una maggiorazione non…
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Art. 127 quinquies — Maggiorazione del voto
1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco previsto dal comma 4.2. Gli statuti possono altresì disporre l’attribuzione di un voto ulteriore alla…
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Art. 127 sexies — Azioni a voto plurimo
1. In deroga all’articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l’emissione di azioni a voto plurimo.2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all’inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra…
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Art. 128 — Denuncia al collegio sindacale e al tribunale [ABROGATO]
[1. L’articolo 2408, secondo comma, del codice civile si applica quando la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano almeno il due per cento del capitale sociale.2. La denuncia al tribunale prevista dall’articolo 2409, primo comma, del codice civile può essere presentata da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale…
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Art. 129 — Azione sociale di responsabilità [ABROGATO]
[1. Tanti soci, iscritti da almeno sei mesi nel libro dei soci, che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita nell’atto costitutivo possono esercitare l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali, anche se la società è in liquidazione. La società deve essere…
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Art. 130 — Informazione dei soci
1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese.