Categoria: Sezione I ter – Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto
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Art. 124 quater — Definizioni e ambito applicativo
1. Nella presente sezione si intendono per: a) “gestore di attivi”: le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d); b) “investitore istituzionale”: 1) un’impresa di assicurazione o di riassicurazione come definite alle…
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Art. 124 quinquies — Politica di impegno
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l’impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti,…
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Art. 124 sexies — Strategia d’investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi
1. Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.2. Salvo quanto previsto…
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Art. 124 septies — Trasparenza dei gestori di attivi
1. I gestori di attivi comunicano, con frequenza annuale, agli investitori istituzionali indicati all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2007/36/CE, con cui hanno concluso gli accordi di cui all’articolo 124 sexies, in che modo la loro strategia d’investimento e la relativa attuazione rispettano tali accordi e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli…
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Art. 124 octies — Trasparenza dei consulenti in materia di voto
1. I consulenti in materia di voto, anche al fine di informare adeguatamente i clienti sull’accuratezza e affidabilità delle loro attività, pubblicano annualmente una relazione che contenga almeno le seguenti informazioni in relazione all’elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli e delle loro raccomandazioni di voto: a) le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli…
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Art. 124 novies — Poteri regolamentari
1. La Consob, sentite la Banca d’Italia, l’IVASS e la COVIP, disciplina con regolamento termini e modalità della comunicazione, prevista dall’articolo 124 septies, agli investitori istituzionali da parte dei gestori di attivi.2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, stabilisce con regolamento termini e modalità di pubblicazione della politica di impegno dei gestori di attivi, delle…