Categoria: Capo I – Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita
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Art. 100 — Casi di esenzione
1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), del regolamento prospetto.2. Sono esentate dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prospetto, le offerte di titoli di ammontare complessivo non superiore a…
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Art. 100 bis — Rivendita di titoli o prodotti finanziari diversi dai titoli
1. L’acquirente, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto nel caso in cui i titoli o i prodotti finanziari diversi dai titoli offerti al pubblico siano stati già oggetto, in Italia o all’estero, di un collocamento riservato a investitori qualificati e, nei dodici mesi successivi, siano…
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Art. 94 — Offerta al pubblico di titoli
1. L’offerta pubblica di titoli è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dalle disposizioni della presente sezione.2. La Consob è l’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 31 del regolamento di cui al comma 1.3. Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob,…
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Art. 100 ter — Offerte di crowdfunding
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.2. In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del…
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Art. 94 bis — Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti
1. Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi…
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Art. 101 — Attività pubblicitaria
1. La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati e di quanto previsto dall’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1156, le modalità e i termini per l’acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un’offerta.2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata…
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Art. 95 — Disposizioni di attuazione
1. La Consob, conformemente alle disposizioni europee di riferimento, detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare: a) con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonché…
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Art. 101 bis — Definizioni e ambito applicativo
1. Ai fini del presente capo si intendono per “società italiane quotate” le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.2. Ai fini del presente capo e dell’articolo 123 bis, per “titoli” si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di…
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Art. 95 bis — Revoca dell’acquisto o della sottoscrizione [ABROGATO]
[1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel…
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Art. 101 ter — Autorità di vigilanza e diritto applicabile
1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di…
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Art. 96 — Bilanci dell’emittente
1. Nelle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, l’ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall’emittente nonché il bilancio e il bilancio consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell’offerta sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto…
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Art. 97 — Poteri di indagine e di vigilanza
1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Capo, del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative, si applicano l’articolo 114, commi 5 e 6, agli emittenti e agli offerenti, e l’articolo 115 agli emittenti, agli offerenti, ai soggetti che li controllano o che sono…
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Art. 98 — Pubblicazione del prospetto dei FIA chiusi o dei FIA UE chiusi
1. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l’Italia è lo Stato membro d’origine, o di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi per le quali l’Italia è lo Stato membro ospitante, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura…
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Art. 98 bis — Emittenti di Paesi extracomunitari [ABROGATO]
[1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale in un Paese extracomunitario, per i quali l’Italia sia lo Stato membro d’origine, la Consob può approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali…
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Art. 98 ter — KID e prospetto
1. L’offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati il KID e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non…
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Art. 98 ter 1 — Offerte rivolte agli investitori non al dettaglio
1. Nel caso in cui l’offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti scelgono se redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate in sede europea.2. L’offerta di cui al comma…
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Art. 98 quater — Disposizioni di attuazione
1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni dell’Unione europea, il regolamento stabilisce in particolare: a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all’offerta di quote o azioni di…
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Art. 98 quinquies — Obblighi informativi
1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano: a) l’articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell’offerta; b) l’articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall’articolo 98 ter fino a un anno dalla conclusione dell’offerta. 2.…
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Art. 98 sexies — Obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni [ABROGATO]
[1. Gli articoli 8-bis e 8-ter si applicano anche con riferimento alle violazioni commesse nell’ambito di un’offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM.]
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Art. 99 — Poteri della Consob
1. La Consob può: a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l’offerta avente ad oggetto titoli, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonché del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative; b) sospendere…