Categoria: Titolo I – Disposizioni generali (artt. 91-93)
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Art. 91 bis — Comunicazione dello Stato membro d’origine
1. Nei casi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera w-quater), gli emittenti comunicano lo Stato membro d’origine in conformità all’articolo 113 ter e alle disposizioni adottate dalla Consob con regolamento. La medesima comunicazione è effettuata alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’emittente ha la sede legale, ove applicabile, nonché alle autorità competenti dello…
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Art. 92 — Parità di trattamento
1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli…
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Art. 93 — Definizione di controllo
1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile…
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Art. 91 — Poteri della CONSOB
1. La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.