Categoria: Capo IIbis – Crisi delle controparti centrali
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Art. 79 novies 2 — Amministrazione straordinaria
1. La Banca d’Italia, di propria iniziativa, sentita la Consob o su proposta formulata da quest’ultima nell’ambito delle sue competenze, può disporre le misure indicate all’articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2021/23. Nei casi e con le modalità indicati dal primo periodo, la Banca d’Italia può altresì disporre lo scioglimento dell’organo di…
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Art. 79 novies 3 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all’articolo 79 novies 4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento…
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Art. 79 novies 4 — Liquidazione ordinaria
1. Le controparti centrali informano tempestivamente la Banca d’Italia e la Consob del verificarsi di una causa di scioglimento della società.2. Nel caso in cui, a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento della società, non ricorra il presupposto di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d’Italia,…