Categoria: Titolo II – Disciplina delle controparti centrali (artt. 79 quater-79 novies)
-
Art. 79 novies — Poteri di vigilanza
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, la Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 6 bis, 6 ter e 7. Nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione la…
-
Art. 79 novies 1 — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23)
1. Fatti salvi i poteri specifici delle autorità competenti in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e quanto previsto dai commi seguenti, le funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorità competenti sono esercitate dalla Banca d’Italia e dalla Consob in conformità all’articolo 79 sexies, comma 3, primo periodo.2. La Banca d’Italia è…
-
Art. 79 novies 2 — Amministrazione straordinaria
1. La Banca d’Italia, di propria iniziativa, sentita la Consob o su proposta formulata da quest’ultima nell’ambito delle sue competenze, può disporre le misure indicate all’articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2021/23. Nei casi e con le modalità indicati dal primo periodo, la Banca d’Italia può altresì disporre lo scioglimento dell’organo di…
-
Art. 79 novies 3 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all’articolo 79 novies 4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento…
-
Art. 79 novies 4 — Liquidazione ordinaria
1. Le controparti centrali informano tempestivamente la Banca d’Italia e la Consob del verificarsi di una causa di scioglimento della società.2. Nel caso in cui, a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento della società, non ricorra il presupposto di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d’Italia,…
-
Art. 79 quinquies — Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali
1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti, dall’articolo 79 sexies e dall’articolo 79 novies 1.2. La Consob è l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1,…
-
Art. 79 sexies — Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali
1. La Banca d’Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l’autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte…
-
Art. 79 septies — Garanzie acquisite nell’esercizio dell’attività di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie della clientela
1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o della controparte centrale, anche in caso di apertura di…
-
Art. 79 octies — Individuazione delle autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento UE n. 648/2012
1. La Consob è l’autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall’articolo 2, punto…
-
Art. 79 octies 1 — Individuazione delle autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento UE n. 600/2014
1. La Consob è l’autorità competente per il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 da parte delle sedi di negoziazione, delle Sim, delle banche italiane, nonché delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell’articolo 28 o dell’articolo 29 ter del presente decreto, che operano…