Categoria: Sezione II – Crisi dei depositari centrali
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Art. 79 vicies — Crisi
1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari…
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Art. 80 — Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. L’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono…
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Art. 81 — Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi [ABROGATO]
[1. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, individua con regolamento, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l’ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori: a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attività, previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere; b) gli strumenti…
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Art. 81 bis — Accesso alla gestione accentrata [ABROGATO]
[1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere al sistema di gestione accentrata.]