Categoria: Capo III – I depositari centrali
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Art. 79 duodevicies — Revisione legale dei conti
1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.
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Art. 79 undevicies — Modifiche all’assetto di controllo
1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento delle partecipazioni che danno origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del depositario centrale di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.…
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Art. 79 undevicies 1 — Disposizioni applicabili allo svolgimento di servizi e attività di investimento da parte dei depositari centrali
1. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo e dal titolo II-ter, ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e stabiliti nel territorio della Repubblica o stabiliti in un altro Stato membro aventi succursale in Italia, che svolgono servizi e attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati…
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Art. 79 vicies — Crisi
1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari…
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Art. 80 — Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. L’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono…
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Art. 81 — Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi [ABROGATO]
[1. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, individua con regolamento, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l’ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori: a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attività, previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere; b) gli strumenti…
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Art. 81 bis — Accesso alla gestione accentrata [ABROGATO]
[1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere al sistema di gestione accentrata.]