Categoria: Capo II – Finalità e destinatari della vigilanza
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Art. 79 quaterdecies — Finalità e poteri di vigilanza
1. La vigilanza sui depositari centrali è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all’integrità dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico.2. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal…
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Art. 79 quindecies — Regolamento dei servizi
1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti di cui al comma 1, ogni successiva modificazione e può richiedere di apportare modificazioni idonee a…
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Art. 79 sexdecies — Sistemi interni di segnalazione delle violazioni [ABROGATO]
[1. Ai depositari centrali e ai soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 si applica l’articolo 8-bis.]
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Art. 79 septiesdecies — Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia e alla Consob [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia e la Consob ricevono, ciascuna secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, da parte del personale dei depositari centrali e dei soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme di cui al medesimo regolamento e la parte III, titolo II-bis e II-ter.2. Si…