Categoria: Titolo I ter – Autorizzazione e vigilanza di apa e arm (artt. 79-79 ter 1)
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Art. 79 — Individuazione dell’autorità competente
1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l’autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 27-sexies…
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Art. 79 bis — Autorizzazione e revoca [ABROGATO]
[1. L’autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dal presente titolo. Il gestore di una sede di negoziazione può gestire i servizi di comunicazione dati previa verifica che esso rispetti le disposizioni del presente titolo. Il servizio è inserito nell’autorizzazione del gestore della sede di negoziazione.2. Fermo restando quanto…
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Art. 79 ter — Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati [ABROGATO]
[1. I membri dell’organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfano requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate e dedicano tempo sufficiente all’esercizio delle proprie funzioni.2. Se un gestore del mercato chiede l’autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM e i soggetti che…
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Art. 79 ter 1 — Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati [ABROGATO]
[1. I fornitori di servizi di comunicazione dati dispongono, al momento dell’autorizzazione e continuativamente, di: a) dispositivi efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA o un ARM che opera anche come gestore del mercato regolamentato o come impresa di investimento ovvero un gestore del mercato regolamentato o…