Categoria: Sezione IV – Accesso alle sedi di negoziazione
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Art. 67 bis — Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato
1. Il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente alla Consob le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni.2. La Consob può: a) ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 se, sulla base degli elementi…
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Art. 67 ter — Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali
1. Le Sim e le banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica: a) pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei alla luce dell’attività esercitata sulle sedi di negoziazione, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione algoritmica siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti…
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Art. 67 — Criteri generali di accesso degli operatori
1. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce, attua e mantiene regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l’accesso in qualità di membri o partecipanti o clienti.2. Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione possono…