Categoria: Sezione I – Autorizzazione del mercato regolamentato e requisiti del gestore
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Art. 64 — L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati
1. L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato).2. Il gestore del mercato regolamentato: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti; b) assicura e verifica il rispetto dei…
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Art. 64 bis — Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato
1. Le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato devono rispettare i requisiti di onorabilità determinati con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia.2. Gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del gestore del mercato regolamentato e le successive…
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Art. 64 ter — Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regolamentato
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato regolamentato possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti con regolamento dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia. Con il medesimo regolamento, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la…
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Art. 64 quater — Autorizzazione dei mercati regolamentati
1. La Consob rilascia l’autorizzazione a operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano alle disposizioni del presente titolo.2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l’adempimento delle disposizioni dell’Unione europea in materia.3. L’autorizzazione è altresì subordinata all’accertamento che: a) il gestore del mercato rispetta i requisiti previsti dal presente…
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Art. 64 quinquies — Revoca dell’autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi del gestore del mercato regolamentato
1. La Consob può revocare l’autorizzazione del mercato regolamentato quando: a) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) non sono più soddisfatte le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; c) sono state violate in modo grave e sistematico le disposizioni del presente titolo relative al mercato regolamentato o al…