Categoria: Capo II – Le sedi di negoziazione
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Art. 65 sexies — Requisiti operativi delle sedi di negoziazione
1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci atti ad assicurare che i sistemi di negoziazione: a) siano resilienti e abbiano capacità sufficiente a gestire i picchi di volume di ordini e messaggi; b) siano in…
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Art. 69 bis — Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l’autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte…
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Art. 65 septies — Obblighi informativi e di comunicazione
1. La Consob, con proprio regolamento, individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalità di adempimento.2. Le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.3. Fermi restando gli…
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Art. 70 — Riconoscimento dei mercati
1. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l’operatività sul territorio della Repubblica.2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l’operatività dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta…
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Art. 66 — Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni
1. I mercati regolamentati: a) si dotano di regole chiare e trasparenti riguardanti l’ammissione degli strumenti finanziari alla quotazione e alla negoziazione; b) adottano e mantengono meccanismi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi cui sono soggetti ai sensi del diritto dell’Unione europea in…
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Art. 70 bis — Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da…
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Art. 66 bis — Condizioni per la quotazione di determinate società
1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.2. La Consob determina con proprio regolamento: a) [LETTERA ABROGATA DALLA L.…
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Art. 70 ter — Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione [ABROGATO]
[1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.2. La Consob, d’intesa con la…
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Art. 66 ter — Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione
1. Fatto salvo il potere della Consob di cui all’articolo 66 quater, comma 1, di richiedere la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una sede di negoziazione può sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del sistema, a meno che tale sospensione…
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Art. 66 quater — Provvedimenti di sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su iniziativa della Consob
1. La Consob può sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni o richiedere che vi provveda il gestore di una sede di negoziazione. A tal fine la Consob può chiedere al gestore medesimo tutte le informazioni che ritenga utili. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, i poteri di cui al…
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Art. 64 — L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati
1. L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato).2. Il gestore del mercato regolamentato: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti; b) assicura e verifica il rispetto dei…
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Art. 66 quinquies — Negoziazione di strumenti finanziari emessi dal gestore del mercato regolamentato
1. La Consob dispone l’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da un gestore del mercato in un mercato regolamentato da esso gestito.2. La Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato regolamentato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori,…
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Art. 64 bis — Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato
1. Le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato devono rispettare i requisiti di onorabilità determinati con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia.2. Gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del gestore del mercato regolamentato e le successive…
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Art. 67 — Criteri generali di accesso degli operatori
1. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce, attua e mantiene regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l’accesso in qualità di membri o partecipanti o clienti.2. Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione possono…
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Art. 64 ter — Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regolamentato
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato regolamentato possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti con regolamento dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia. Con il medesimo regolamento, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la…
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Art. 67 bis — Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato
1. Il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente alla Consob le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni.2. La Consob può: a) ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 se, sulla base degli elementi…
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Art. 64 quater — Autorizzazione dei mercati regolamentati
1. La Consob rilascia l’autorizzazione a operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano alle disposizioni del presente titolo.2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l’adempimento delle disposizioni dell’Unione europea in materia.3. L’autorizzazione è altresì subordinata all’accertamento che: a) il gestore del mercato rispetta i requisiti previsti dal presente…
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Art. 67 ter — Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali
1. Le Sim e le banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica: a) pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei alla luce dell’attività esercitata sulle sedi di negoziazione, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione algoritmica siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti…
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Art. 64 quinquies — Revoca dell’autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi del gestore del mercato regolamentato
1. La Consob può revocare l’autorizzazione del mercato regolamentato quando: a) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) non sono più soddisfatte le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; c) sono state violate in modo grave e sistematico le disposizioni del presente titolo relative al mercato regolamentato o al…
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Art. 68 — Limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci
1. Al fine di prevenire abusi di mercato e favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento delle operazioni, la Consob stabilisce e vigila sull’applicazione dei limiti di posizione sull’entità di una posizione netta che puo’ essere detenuta da una persona in qualsiasi momento in derivati su merci agricole e derivati critici o…
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Art. 65 — Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati
1. Il mercato regolamentato dispone di: a) misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo ordinato funzionamento, in particolare quando…
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Art. 68 bis — Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci
1. Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci si dota di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che includono almeno la facoltà del gestore di: a) controllare le posizioni aperte delle persone; b) ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, in relazione all’entità e alle finalità…
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Art. 65 bis — Requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione
1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispone di: a) regole e procedure trasparenti che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonché di criteri obiettivi che consentono l’esecuzione efficiente degli ordini; b) misure per garantire una gestione sana dell’operatività del sistema, compresi dispositivi di…
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Art. 68 ter — Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle posizioni e obblighi di informazione
1. I limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni sono trasparenti e non discriminatori, specificano come si applicano alle persone e tengono conto della natura e della composizione dei membri e partecipanti al mercato e dell’utilizzo che essi fanno dei contratti presentati alla negoziazione.2. Il gestore della sede di negoziazione informa dettagliatamente…
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Art. 65 ter — Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione
1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 65 bis, dispone di: a) regole non discrezionali per l’esecuzione degli ordini nel sistema; b) procedure per gestire i rischi ai quali è esposto il sistema, meccanismi e sistemi adeguati ad identificare tutti i rischi che possano compromettere…
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Art. 68 quater — Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie
1. Il gestore di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse pubblica una relazione settimanale indicante le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse,…
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Art. 65 quater — Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 65 bis e nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2), in un sistema organizzato di negoziazione l’esecuzione degli ordini è svolta su base discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione esercita la propria discrezionalità quando decide di: a) collocare…
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Art. 68 quinquies — Poteri della Consob e obblighi di collaborazione
1. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza ai sensi della presente sezione, la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62 octies, 62 novies, 62 decies e può altresì: a) richiedere a chiunque informazioni, notizie, dati o l’esibizione di documenti, in originale o in copia, in relazione all’entità e alla finalità di una posizione o…
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Art. 65 quinquies — Negoziazione «matched principal»
1. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può svolgere negoziazione «matched principal» esclusivamente nel caso in cui: a) il cliente vi abbia acconsentito; e b) la negoziazione interviene su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati non appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità…
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Art. 69 — Mercati di crescita per le piccole e medie imprese
1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2.2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione,…