Categoria: PARTE III – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)
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Art. 62 quater — Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all’ingrosso
1. La Banca d’Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.2. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato: a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma…
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Art. 65 quinquies — Negoziazione «matched principal»
1. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può svolgere negoziazione «matched principal» esclusivamente nel caso in cui: a) il cliente vi abbia acconsentito; e b) la negoziazione interviene su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati non appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità…
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Art. 69 — Mercati di crescita per le piccole e medie imprese
1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2.2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione,…
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Art. 79 ter — Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati [ABROGATO]
[1. I membri dell’organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfano requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate e dedicano tempo sufficiente all’esercizio delle proprie funzioni.2. Se un gestore del mercato chiede l’autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM e i soggetti che…
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Art. 79 quindecies — Regolamento dei servizi
1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti di cui al comma 1, ogni successiva modificazione e può richiedere di apportare modificazioni idonee a…
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Art. 83 septies — Eccezioni opponibili
1. All’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l’emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.
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Art. 90 bis — Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica
1. La Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, d’intesa con la Banca d’Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di: a) partecipanti, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014; b) emittenti, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 4,…