Categoria: PARTE III – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)
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Art. 84 — Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati
1. L’immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l’indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.2.…
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Art. 64 quater — Autorizzazione dei mercati regolamentati
1. La Consob rilascia l’autorizzazione a operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano alle disposizioni del presente titolo.2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l’adempimento delle disposizioni dell’Unione europea in materia.3. L’autorizzazione è altresì subordinata all’accertamento che: a) il gestore del mercato rispetta i requisiti previsti dal presente…
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Art. 67 ter — Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali
1. Le Sim e le banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica: a) pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei alla luce dell’attività esercitata sulle sedi di negoziazione, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione algoritmica siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti…
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Art. 76 — Autorizzazioni alla pubblicazione differita
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 11, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob ha il potere di: a) autorizzare il gestore di una sede di negoziazione o un’impresa di investimento che concluda, anche come internalizzatore sistematico, per proprio conto o…
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Art. 79 novies 3 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all’articolo 79 novies 4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento…
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Art. 83 — Crisi delle società di gestione accentrata [ABROGATO]
[1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l’amministrazione della società e sono…
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Art. 85 — Deposito accentrato
1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell’attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da 83 quater a 83 undecies.2. La clausola del contratto di deposito…