Categoria: Capo III ter – Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio [ABROGATO]
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Art. 50 ter — Fusione e scissione di OICR [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di OICR sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dalle banche depositarie dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire loro di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento. La Banca…
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Art. 50 quater — Fusione transfrontaliera di OICR armonizzati [ABROGATO]
[1. Alle fusioni tra OICR comunitari armonizzati e OICR italiani armonizzati e a quelle che coinvolgono OICR italiani armonizzati le cui quote sono commercializzate in un altro Stato comunitario ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre alle disposizioni di cui all’articolo 50-ter, le disposizioni del presente articolo.2. Nel caso in cui…