Categoria: Capo II quater – Obblighi delle sgr i cui fia acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti
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Art. 45 — Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate
1. Le Sgr comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto in una società non quotata in conseguenza dell’acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE…
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Art. 46 — Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente
1. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti: a) dell’emittente; b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a…