Categoria: Sezione III – Disposizioni comuni

  • Art. 39 — Struttura degli Oicr italiani

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo: a) all’oggetto dell’investimento; b) alle categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote o azioni; c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di…