Categoria: Capo II bis – Operatività transfrontaliera dei gestori
-
Art. 41 bis — Società di gestione UE
1. Per l’esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell’Unione europea, le società di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l’attività decorsi…
-
Art. 41 ter — GEFIA UE
1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l’attività di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell’UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca d’Italia sia informata dall’autorità competente dello Stato…
-
Art. 41 quater — GEFIA non UE
1. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell’UE dei FIA gestiti, quando l’Italia è, ai sensi della direttiva 2011/61/UE, lo Stato di riferimento. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta di autorizzazione delle…
-
Art. 41 — Operatività transfrontaliera delle Sgr
1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2.2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per: a) la prestazione negli…