Categoria: Titolo III – Gestione collettiva del risparmio (artt. 32 quater-50 quinquies)
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Art. 35 decies — Regole di comportamento e diritto di voto
1. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf: a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell’integrità del mercato; b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono…
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Art. 43 — Commercializzazione di FIA riservati
1. La commercializzazione di FIA è l’offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell’UE.2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da…
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Art. 35 undecies — Deroghe per i GEFIA italiani
1. Per le finalità indicate dall’articolo 6, comma 01, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria…
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Art. 43 bis — SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la…
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Art. 35 duodecies — Valutazione del merito di credito
1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l’affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli Oicr, la Banca d’Italia e la…
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Art. 44 — Commercializzazione di FIA non riservati
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35 bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all’articolo 43, è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.2. Alla lettera di notifica è…
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Art. 36 — Fondi comuni di investimento
1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento.2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d’Italia, sentita la Consob, determina…
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Art. 45 — Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate
1. Le Sgr comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto in una società non quotata in conseguenza dell’acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE…
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Art. 32 quater — Riserva di attività
1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo.2. Le disposizioni del presente titolo non si…
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Art. 37 — Regolamento del fondo
1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.2. Il regolamento stabilisce in particolare: a) la denominazione e la durata…
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Art. 46 — Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente
1. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti: a) dell’emittente; b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a…
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Art. 33 — Attività esercitabili
1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.2. Le Sgr possono altresì: a) prestare il servizio di gestione di portafogli; b) istituire e gestire fondi pensione; c) svolgere le attività connesse o strumentali; d) prestare i servizi accessori di cui all’Allegato I, Sezione B, numero…
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Art. 38 — Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno
1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: a) adottano la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile; d) lo statuto…
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Art. 46 bis — Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani
1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.
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Art. 34 — Autorizzazione della società di gestione del risparmio
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti…
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Art. 39 — Struttura degli Oicr italiani
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo: a) all’oggetto dell’investimento; b) alle categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote o azioni; c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di…
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Art. 46 ter — Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia
1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il FIA UE è autorizzato dall’autorità competente dello stato membro d’origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;…
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Art. 35 — Albo
1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41 bis, 41 ter e 41 quater, sono iscritte…
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Art. 40 — Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder
1. La Banca d’Italia autorizza l’investimento dell’Oicr italiano feeder nell’Oicr master, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli Oicr master e degli Oicr feeder, che consentono la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i…
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Art. 46 quater — Altre disposizioni applicabili
1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell’articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui…
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Art. 35 bis — Costituzione
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale…
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Art. 40 bis — Fusione e scissione di Oicr
1. La Banca d’Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento. La Banca d’Italia…
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Art. 47 — Incarico di depositario
1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l’incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell’Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.2. L’incarico di depositario può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE…
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Art. 35 ter — Albi
1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia. L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.2. La Banca d’Italia comunica alla Consob le iscrizioni all’albo di cui al comma 1.3. I…
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Art. 40 ter — Fusione transfrontaliera di OICVM
1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell’UE ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre all’articolo 40 bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.2. Nel caso in cui l’OICVM risultante dalla fusione o…
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Art. 48 — Compiti del depositario
1. Il depositario agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti all’Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l’esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta…
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Art. 35 quater — Capitale e azioni della Sicav
1. Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5).2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 decies del codice civile.3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento…
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Art. 41 — Operatività transfrontaliera delle Sgr
1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2.2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per: a) la prestazione negli…
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Art. 49 — Responsabilità del depositario
1. Il depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all’Oicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi.2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire…
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Art. 35 quinquies — Capitale e azioni della Sicaf
1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447 bis a 2447 decies del codice civile.2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.3. Lo statuto della…
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Art. 41 bis — Società di gestione UE
1. Per l’esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell’Unione europea, le società di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l’attività decorsi…
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Art. 50 — Altre disposizioni applicabili [ABROGATO]
[1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell’articolo 43, si applica altresì l’articolo 33, comma 4.2. All’offerta in Italia di azioni di SICAV comunitarie ed extracomunitarie si applica l’articolo 42.]
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Art. 35 sexies — Assemblea della Sicav
1. L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene…
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Art. 41 ter — GEFIA UE
1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l’attività di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell’UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca d’Italia sia informata dall’autorità competente dello Stato…
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Art. 50 bis — Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master – feeder [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia autorizza l’investimento dell’OICR feeder nell’OICR master, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sussistano accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli OICR master e degli OICR feeder, che consentano la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi…
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Art. 35 septies — Modifiche dello statuto
1. La Banca d’Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav e della Sicaf non riservate.2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav e della Sicaf non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l’approvazione nei termini e con le…
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Art. 41 quater — GEFIA non UE
1. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell’UE dei FIA gestiti, quando l’Italia è, ai sensi della direttiva 2011/61/UE, lo Stato di riferimento. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta di autorizzazione delle…
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Art. 50 ter — Fusione e scissione di OICR [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di OICR sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dalle banche depositarie dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire loro di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento. La Banca…
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Art. 35 octies — Scioglimento e liquidazione volontaria
1. Alle Sicav non si applica l’articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell’articolo 35 bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è…
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Art. 42 — Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE
1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine dell’OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell’UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. Con il medesimo…
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Art. 50 quater — Fusione transfrontaliera di OICR armonizzati [ABROGATO]
[1. Alle fusioni tra OICR comunitari armonizzati e OICR italiani armonizzati e a quelle che coinvolgono OICR italiani armonizzati le cui quote sono commercializzate in un altro Stato comunitario ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre alle disposizioni di cui all’articolo 50-ter, le disposizioni del presente articolo.2. Nel caso in cui…
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Art. 35 novies — Trasformazione
1. Le Sicav che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano.
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Art. 42 bis — Pre-commercializzazione di FIA riservati
1. La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell’Unione europea, al fine di sondare l’interesse…