Categoria: Capo IV – Disciplina dell’offerta fuori sede e della vigilanza sui consulenti finanziari
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Art. 30 — Offerta fuori sede
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o…
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Art. 30 bis — Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria
1. I consulenti finanziari autonomi, iscritti nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di consulenza finanziaria, iscritte nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia…
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Art. 31 — Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
1. Per l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di…
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Art. 31 bis — Vigilanza della Consob sull’Organismo
1. La Consob vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema informativo che…
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Art. 32 — Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari
1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità ai principi stabiliti negli articoli…