Categoria: PARTE II – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

  • Art. 39 — Struttura degli Oicr italiani

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo: a) all’oggetto dell’investimento; b) alle categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote o azioni; c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di…

  • Art. 46 ter — Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia

    1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il FIA UE è autorizzato dall’autorità competente dello stato membro d’origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;…

  • Art. 6 — Poteri regolamentari

    01. Nell’esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d’Italia e la Consob osservano i seguenti principi: a) valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati; b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della…

  • Art. 8 bis — Sistemi interni di segnalazione delle violazioni [ABROGATO]

    [1. I soggetti abilitati e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività svolta.2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a: a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del…

  • Art. 18 ter — Società di consulenza finanziaria

    1. La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita…

  • Art. 27 — Imprese di investimento dell’Unione europea

    1. Le imprese di investimento dell’UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato di origine, in conformità a quanto…

  • Art. 35 — Albo

    1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41 bis, 41 ter e 41 quater, sono iscritte…

  • Art. 40 — Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder

    1. La Banca d’Italia autorizza l’investimento dell’Oicr italiano feeder nell’Oicr master, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli Oicr master e degli Oicr feeder, che consentono la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i…

  • Art. 46 quater — Altre disposizioni applicabili

    1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell’articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui…

  • Art. 6 bis — Poteri informativi e di indagine

    1. La Banca d’Italia può chiedere, nell’ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca d’Italia, nell’ambito delle sue competenze, può chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di…

  • Art. 8 ter — Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia e alla Consob [ABROGATO]

    [1. La Banca d’Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della parte II, titolo I, II e III del presente decreto legislativo, nonché atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse…

  • Art. 19 — Autorizzazione

    1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando, in conformità a quanto specificato dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti…

  • Art. 28 — Imprese di paesi terzi diverse dalle banche

    1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. L’autorizzazione è subordinata: a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 19, comma 1, lettere d) ed f); b) alla trasmissione di tutte le…

  • Art. 35 bis — Costituzione

    1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale…

  • Art. 40 bis — Fusione e scissione di Oicr

    1. La Banca d’Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento. La Banca d’Italia…

  • Art. 47 — Incarico di depositario

    1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l’incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell’Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.2. L’incarico di depositario può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE…

  • Art. 6 ter — Poteri ispettivi

    1. La Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al…

  • Art. 9 — Revisione legale

    1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf si applica l’articolo 159, comma 1.2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune di…

  • Art. 20 — Albo

    1. Ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all’albo.2. La CONSOB comunica alla Banca d’Italia le iscrizioni all’albo.3. I soggetti…

  • Art. 29 — Banche italiane

    1. Le banche italiane possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La Banca d’Italia può vietare, sentita…

  • Art. 35 ter — Albi

    1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia. L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.2. La Banca d’Italia comunica alla Consob le iscrizioni all’albo di cui al comma 1.3. I…

  • Art. 40 ter — Fusione transfrontaliera di OICVM

    1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell’UE ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre all’articolo 40 bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.2. Nel caso in cui l’OICVM risultante dalla fusione o…

  • Art. 48 — Compiti del depositario

    1. Il depositario agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti all’Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l’esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta…

  • Art. 7 — Poteri di intervento sui soggetti abilitati

    1. La Banca d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto…

  • Art. 10 — Vigilanza ispettiva [ABROGATO]

    [1. La Banca d’Italia e la CONSOB possono, nell’ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.1bis. La Consob può richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di procedere a verifiche ispettive. Le…

  • Art. 20 bis — Revoca dell’autorizzazione

    1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione degli articoli 57, comma 1, e 60 bis 4, del presente decreto, nonché degli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell’articolo 80 del T.U. bancario.2. La Consob, sentita la Banca…

  • Art. 29 bis — Banche dell’Unione europea

    1. Le banche dell’Unione europea possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da…

  • Art. 35 quater — Capitale e azioni della Sicav

    1. Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5).2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 decies del codice civile.3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento…

  • Art. 41 — Operatività transfrontaliera delle Sgr

    1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2.2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per: a) la prestazione negli…

  • Art. 49 — Responsabilità del depositario

    1. Il depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all’Oicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi.2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire…