Categoria: PARTE II – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)
-
Art. 55 quinquies — Intervento precoce
1. La Banca d’Italia può, sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure indicate agli articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell’articolo 11 al ricorrere dei presupposti indicati dall’articolo 69-octiesdecies del Testo unico…
-
Art. 55 sexies — Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico
1. La Banca d’Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall’articolo 6 bis del Testo Unico Bancario e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico.
-
Art. 56 — Amministrazione straordinaria
1. La Banca d’Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell’ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando: a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,…
-
Art. 56 bis — Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
1. La Banca d’Italia , sentita la Consob può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento è pubblicato…
-
Art. 57 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia o della CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero…
-
Art. 58 — Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri
1. Quando a una impresa di investimento UE, a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia è revocata l’autorizzazione all’attività da parte dell’autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni…
-
Art. 58 bis — Imprese di investimento operanti nell’Unione europea
1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, e delle imprese di investimento UE che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese…
-
Art. 59 — Sistemi di indennizzo
1. Il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB.2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l’organizzazione…
-
Art. 60 — Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri
1. Le succursali di imprese di investimento UE, di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o di banche UE insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un…
-
Art. 60 bis — Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una Sicav o di una Sicaf, ne dà comunicazione alla Banca d’Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento,…
-
Art. 60 bis 1 — Ambito di applicazione
1. Il presente Capo si applica alle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.2. Le Sim che rientrano nel campo…
-
Art. 60 bis 2 — Piani di risoluzione
1. La Banca d’Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza: a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; ovvero b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall’articolo…
-
Art. 60 bis 3 — Risolvibilità
1. La Banca d’Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo è risolvibile secondo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate.2. La Banca d’Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11 è risolvibile, quando ne è l’autorità di risoluzione…
-
Art. 60 bis 4 — Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi
1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Alle Sim di classe 1 si applica altresì il Titolo V del medesimo decreto legislativo. I provvedimenti, indicati all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta…
-
Art. 55 ter — Piani di risanamento
1. Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dall’articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla…
-
Art. 60 bis 4 bis — Strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale unitario minimo
1. Le Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell’articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.1-bis. Alle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, e alle società del gruppo individuato ai sensi…
-
Art. 55 quater — Sostegno finanziario di gruppo
1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell’articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 55 quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies,…
-
Art. 60 ter — Principi di regolamentazione
1. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dal presente titolo nell’osservanza dei principi di cui all’articolo 6, comma 01.
-
Art. 6 bis — Poteri informativi e di indagine
1. La Banca d’Italia può chiedere, nell’ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca d’Italia, nell’ambito delle sue competenze, può chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di…
-
Art. 8 ter — Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia e alla Consob [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della parte II, titolo I, II e III del presente decreto legislativo, nonché atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse…
-
Art. 19 — Autorizzazione
1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando, in conformità a quanto specificato dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti…
-
Art. 28 — Imprese di paesi terzi diverse dalle banche
1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. L’autorizzazione è subordinata: a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 19, comma 1, lettere d) ed f); b) alla trasmissione di tutte le…
-
Art. 35 bis — Costituzione
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale…
-
Art. 40 bis — Fusione e scissione di Oicr
1. La Banca d’Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento. La Banca d’Italia…
-
Art. 47 — Incarico di depositario
1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l’incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell’Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.2. L’incarico di depositario può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE…
-
Art. 6 ter — Poteri ispettivi
1. La Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al…
-
Art. 9 — Revisione legale
1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf si applica l’articolo 159, comma 1.2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune di…
-
Art. 20 — Albo
1. Ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all’albo.2. La CONSOB comunica alla Banca d’Italia le iscrizioni all’albo.3. I soggetti…
-
Art. 29 — Banche italiane
1. Le banche italiane possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La Banca d’Italia può vietare, sentita…
-
Art. 35 ter — Albi
1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia. L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.2. La Banca d’Italia comunica alla Consob le iscrizioni all’albo di cui al comma 1.3. I…
-
Art. 40 ter — Fusione transfrontaliera di OICVM
1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell’UE ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre all’articolo 40 bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.2. Nel caso in cui l’OICVM risultante dalla fusione o…
-
Art. 48 — Compiti del depositario
1. Il depositario agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti all’Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l’esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta…
-
Art. 7 — Poteri di intervento sui soggetti abilitati
1. La Banca d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto…
-
Art. 10 — Vigilanza ispettiva [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia e la CONSOB possono, nell’ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.1bis. La Consob può richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di procedere a verifiche ispettive. Le…
-
Art. 20 bis — Revoca dell’autorizzazione
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione degli articoli 57, comma 1, e 60 bis 4, del presente decreto, nonché degli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell’articolo 80 del T.U. bancario.2. La Consob, sentita la Banca…
-
Art. 29 bis — Banche dell’Unione europea
1. Le banche dell’Unione europea possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da…
-
Art. 35 quater — Capitale e azioni della Sicav
1. Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5).2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 decies del codice civile.3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento…
-
Art. 41 — Operatività transfrontaliera delle Sgr
1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2.2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per: a) la prestazione negli…
-
Art. 49 — Responsabilità del depositario
1. Il depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all’Oicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi.2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire…
-
Art. 7 bis — Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento UE n. 600/2014
1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014. Esse esercitano i poteri e adottano le misure di vigilanza previsti dall’articolo 39, paragrafo 3, dall’articolo 42 e dall’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.…
-
Art. 11 — Composizione del gruppo
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob: a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f); a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o una…
-
Art. 20 bis 1 — Sim di classe 1
1. In deroga all’articolo 19, per le Sim di classe 1 l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento è rilasciata quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d’Italia; è negata, dalla Banca d’Italia o dalla Banca…
-
Art. 29 ter — Banche di paesi terzi
1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 28, comma 1. Resta ferma l’applicazione degli…
-
Art. 35 quinquies — Capitale e azioni della Sicaf
1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447 bis a 2447 decies del codice civile.2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.3. Lo statuto della…
-
Art. 41 bis — Società di gestione UE
1. Per l’esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell’Unione europea, le società di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l’attività decorsi…
-
Art. 50 — Altre disposizioni applicabili [ABROGATO]
[1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell’articolo 43, si applica altresì l’articolo 33, comma 4.2. All’offerta in Italia di azioni di SICAV comunitarie ed extracomunitarie si applica l’articolo 42.]
-
Art. 7 ter — Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE
1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di paesi terzi e di società di gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano…
-
Art. 11 bis — Impresa madre UE intermedia
1. Ai fini del presente articolo: a) per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, è stabilita in uno Stato terzo; b) per «società di partecipazione…
-
Art. 20 ter — Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011
1. Ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell’esenzione…
-
Art. 30 — Offerta fuori sede
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o…
-
Art. 35 sexies — Assemblea della Sicav
1. L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene…
-
Art. 41 ter — GEFIA UE
1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l’attività di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell’UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca d’Italia sia informata dall’autorità competente dello Stato…
-
Art. 50 bis — Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master – feeder [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia autorizza l’investimento dell’OICR feeder nell’OICR master, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sussistano accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli OICR master e degli OICR feeder, che consentano la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi…
-
Art. 7 quater — Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE
1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento UE con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, di banche UE con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall’articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di obblighi…
-
Art. 12 — Vigilanza sul gruppo
1. La Banca d’Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell’articolo 6, comma 1, lettera a), e lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 4) e 6), e…
-
Art. 21 — Criteri generali
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni…
-
Art. 30 bis — Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria
1. I consulenti finanziari autonomi, iscritti nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di consulenza finanziaria, iscritte nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia…
-
Art. 35 septies — Modifiche dello statuto
1. La Banca d’Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav e della Sicaf non riservate.2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav e della Sicaf non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l’approvazione nei termini e con le…
-
Art. 41 quater — GEFIA non UE
1. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell’UE dei FIA gestiti, quando l’Italia è, ai sensi della direttiva 2011/61/UE, lo Stato di riferimento. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta di autorizzazione delle…
-
Art. 50 ter — Fusione e scissione di OICR [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di OICR sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dalle banche depositarie dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire loro di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento. La Banca…
-
Art. 7 quinquies — Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia
1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l’inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non…
-
Art. 12 bis — Disposizioni applicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento UE
1. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni alla holding di investimento, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, o alla società di partecipazione finanziaria mista, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento,…
-
Art. 22 — Separazione patrimoniale
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim, dall’impresa di investimento UE, dall’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, dalla Sgr, dalla società di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo…
-
Art. 31 — Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
1. Per l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di…
-
Art. 35 octies — Scioglimento e liquidazione volontaria
1. Alle Sicav non si applica l’articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell’articolo 35 bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è…
-
Art. 42 — Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE
1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine dell’OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell’UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. Con il medesimo…
-
Art. 50 quater — Fusione transfrontaliera di OICR armonizzati [ABROGATO]
[1. Alle fusioni tra OICR comunitari armonizzati e OICR italiani armonizzati e a quelle che coinvolgono OICR italiani armonizzati le cui quote sono commercializzate in un altro Stato comunitario ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre alle disposizioni di cui all’articolo 50-ter, le disposizioni del presente articolo.2. Nel caso in cui…
-
Art. 7 sexies — Sospensione degli organi amministrativi
1. Il Presidente della Consob dispone, in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. Il…
-
Art. 13 — Esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico.2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico.3. Il…
-
Art. 23 — Contratti
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per…
-
Art. 31 bis — Vigilanza della Consob sull’Organismo
1. La Consob vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema informativo che…
-
Art. 35 novies — Trasformazione
1. Le Sicav che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano.
-
Art. 42 bis — Pre-commercializzazione di FIA riservati
1. La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell’Unione europea, al fine di sondare l’interesse…
-
Art. 7 septies — Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
1. L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere…
-
Art. 14 — Partecipanti al capitale
1. I titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15 possiedono requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata.2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, individua: a) i requisiti di onorabilità; b) i…
-
Art. 24 — Gestione di portafogli
1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole: a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere; b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso del prestatore del servizio ai sensi dell’articolo 1727 del codice civile; c) la rappresentanza…
-
Art. 32 — Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari
1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità ai principi stabiliti negli articoli…
-
Art. 35 decies — Regole di comportamento e diritto di voto
1. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf: a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell’integrità del mercato; b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono…
-
Art. 43 — Commercializzazione di FIA riservati
1. La commercializzazione di FIA è l’offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell’UE.2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da…
-
Art. 51 — Provvedimenti ingiuntivi nei confronti intermediari nazionali e extracomunitari [ABROGATO]
[1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai…
-
Art. 7 octies — Poteri di contrasto all’abusivismo
1. La Consob può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 1, comma 5; b) ordinare di…
-
Art. 15 — Acquisizione e cessione di partecipazioni
1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca d’Italia: a) l’acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota dei diritti di…
-
Art. 24 bis — Consulenza in materia di investimenti
1. In caso di esercizio della consulenza in materia di investimenti, il cliente è informato, in tempo utile prima della prestazione del servizio, anche di quanto segue: a) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno; b) se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie…
-
Art. 32 bis — Tutela degli interessi collettivi degli investitori
1. Le associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli…
-
Art. 35 undecies — Deroghe per i GEFIA italiani
1. Per le finalità indicate dall’articolo 6, comma 01, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria…
-
Art. 43 bis — SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la…
-
Art. 52 — Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari [ABROGATO]
[1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall’articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle…
-
Art. 7 novies — Riserve di capitale
1. La Banca d’Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative europee nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle…
-
Art. 15 bis — Persone che agiscono di concerto
1. Ai fini dell’applicazione del capo II del presente Titolo, è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 15 anche l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni,…
-
Art. 25 — Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione
1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nelle sedi di negoziazione italiane o di un altro Stato membro dell’Unione europea e nei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 70.
-
Art. 32 ter — Risoluzione stragiudiziale di controversie
1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi…
-
Art. 35 duodecies — Valutazione del merito di credito
1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l’affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli Oicr, la Banca d’Italia e la…
-
Art. 44 — Commercializzazione di FIA non riservati
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35 bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all’articolo 43, è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.2. Alla lettera di notifica è…
-
Art. 53 — Sospensione degli organi amministrativi [ABROGATO]
[1. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.2.…
-
Art. 7 decies — Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili
1. La Banca d’Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte: a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014, nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE; b) sul rispetto delle disposizioni…
-
Art. 16 — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell’articolo 15, comma 1, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall’articolo 15 quando sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o non sia ancora decorso…
-
Art. 25 bis — Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche
1. Gli articoli 21, 23 e 24 bis si applicano all’offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche. Rimane fermo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e…
-
Art. 32 ter 1 — Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori
1. Al fine di agevolare l’accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell’ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 32 ter, la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato “Fondo”. Il Fondo è destinato a…
-
Art. 36 — Fondi comuni di investimento
1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento.2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d’Italia, sentita la Consob, determina…