Categoria: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)
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Art. 32 ter — Risoluzione stragiudiziale di controversie
1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi…
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Art. 35 duodecies — Valutazione del merito di credito
1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l’affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli Oicr, la Banca d’Italia e la…
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Art. 44 — Commercializzazione di FIA non riservati
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35 bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all’articolo 43, è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.2. Alla lettera di notifica è…
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Art. 53 — Sospensione degli organi amministrativi [ABROGATO]
[1. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.2.…
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Art. 4 — Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.2. La Banca d’Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il…
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Art. 4 bis — Individuazione dell’autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento CE n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito
1. La Consob è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.2. La Consob, la Banca d’Italia, l’Ivass e la COVIP sono le autorità settoriali competenti, ai…
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Art. 4 ter — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento UE n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi…
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Art. 1 — Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “legge fallimentare”: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) “Testo Unico bancario” (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) “CONSOB”: la Commissione nazionale per le società e la borsa; c-bis) “COVIP”: la Commissione di…
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Art. 2 — Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.2. La Banca d’Italia e la Consob, nell’esercizio delle rispettive…
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Art. 3 — Provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.2. La Banca d’Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca…