Categoria: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)
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Art. 30 — Offerta fuori sede
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o…
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Art. 35 sexies — Assemblea della Sicav
1. L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene…
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Art. 41 ter — GEFIA UE
1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l’attività di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell’UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca d’Italia sia informata dall’autorità competente dello Stato…
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Art. 50 bis — Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master – feeder [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia autorizza l’investimento dell’OICR feeder nell’OICR master, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sussistano accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli OICR master e degli OICR feeder, che consentano la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi…
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Art. 1 — Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “legge fallimentare”: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) “Testo Unico bancario” (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) “CONSOB”: la Commissione nazionale per le società e la borsa; c-bis) “COVIP”: la Commissione di…
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Art. 2 — Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.2. La Banca d’Italia e la Consob, nell’esercizio delle rispettive…
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Art. 3 — Provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.2. La Banca d’Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca…
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Art. 4 — Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.2. La Banca d’Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il…
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Art. 4 bis — Individuazione dell’autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento CE n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito
1. La Consob è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.2. La Consob, la Banca d’Italia, l’Ivass e la COVIP sono le autorità settoriali competenti, ai…
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Art. 4 ter — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento UE n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi…