Categoria: Capo V – Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento
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Art. 265 — Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il risanamento dell’ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell’ente locale, con…
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Art. 266 — Prescrizioni in materia di investimenti
1. Dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall’articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all’assunzione di mutui per investimento ed all’emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
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Art. 267 — Prescrizioni sulla dotazione organica
1. Per la durata del risanamento, come definita dall’articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell’articolo 259 non può essere variata in aumento.
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Art. 268 — Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all’articolo 193, o l’insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all’articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell’organo regionale di controllo la segnalazione…
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Art. 268 bis — Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività
1. Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l’onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e…
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Art. 268 ter — Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all’articolo 268-bis
1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell’articolo 268 bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura…
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Art. 269 — Modalità applicative della procedura di risanamento
1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.2. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del…
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Art. 264 — Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
1. A seguito dell’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio l’ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce.2. Con il decreto di cui all’articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall’ente nonché…